loading . . . ## Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO
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10 min lettura
_Nei mesi scorsi, abbiamo scritto della riforma della magistratura_ _esponendo_ _ragioni a favore e ragioni contrarie_ _alla riforma stessa. In questo modo, abbiamo voluto far sì che ogni lettore potesse raggiungere un proprio convincimento circa il merito dell’oggetto del prossimo referendum costituzionale, il 22 e il 23 marzo prossimo. Adesso, però, in prossimità della data prevista, intendiamo prendere posizione: al referendum voteremo No, e vi spieghiamo il perché._
> Separazione delle carriere, doppio CSM, sorteggio dei magistrati: le ragioni di chi è favorevole e chi no
## Di cosa parliamo in questo articolo:
* Il metodo della riforma costituzionale sulla magistratura
* La riforma
* La terzietà del giudice nel processo penale
* Doppio CSM: sorteggio, correnti e voto “al buio” al referendum
* L’Alta Corte disciplinare
* Il nodo vero della disparità tra accusa e difesa
* PM e polizia giudiziaria
* Conclusioni
### Il metodo della riforma costituzionale sulla magistratura
Piero Calamandrei ricordava in Assemblea costituente, nel 1947, che quando si discute la Costituzione “i banchi del governo dovranno essere vuoti”. Il senso era chiaro: gli interventi riguardanti la Carta dovrebbero essere frutto non di un’iniziativa dell’esecutivo, ma di un percorso parlamentare orientato al confronto e alla ricerca di un consenso politico quanto più possibile condiviso.
Una prima critica alla riforma riguarda proprio questo profilo: il metodo. La legge di revisione costituzionale, oggetto di referendum, è stata presentata e politicamente rivendicata come parte dell’agenda della maggioranza di governo. La gestione dell’iter parlamentare non ha lasciato spazio a modifiche sostanziali e a compromessi con l’opposizione. Lo stesso referendum confermativo, per il quale si voterà il prossimo 22 e 23 marzo, è stato chiesto dalla maggioranza, che lo ha configurato come esito naturale del percorso; mentre l’art. 138 della Costituzione lo prevede - quando una revisione della Carta non raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi - come garanzia destinata prevalentemente alle minoranze parlamentari e al corpo elettorale. Evidentemente, i proponenti hanno voluto usare questo strumento per ottenere una legittimazione popolare della riforma. E, per arrivare al risultato, stanno mettendo in campo un marketing politico funzionale a screditare la magistratura e a far passare la revisione costituzionale come rimedio a decisioni giudiziarie discutibili o sgradite, oppure a veri e propri errori giudiziari. Anche per questo motivo, vogliamo fornire alcuni chiarimenti, che consentano un voto consapevole: non fondato sull’emotività, ma informato sul merito delle nuove disposizioni.
> Riforma costituzionale della giustizia: luci e ombre della separazione delle carriere
### La riforma
La riforma interviene su tre aspetti centrali dell’ordinamento giudiziario, con modifiche che incidono sullo status e sull’autogoverno della magistratura.
Il primo profilo riguarda la separazione dei percorsi tra magistratura giudicante e magistratura requirente: si dovrà scegliere all’inizio se fare il giudice o il pubblico ministero, senza possibilità di passaggio successivo da una funzione all’altra. La riforma supera così il sistema attuale, definito dalla legge Cartabia (n. 71 del 2022), che consente - fatta salva una specifica eccezione - un solo cambio di funzione entro i primi dieci anni di servizio, con l’obbligo di trasferimento di sede per evitare sovrapposizioni tra chi ha operato a lungo come PM e chi giudica nello stesso contesto territoriale.
Il secondo profilo riguarda lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura: invece di un unico CSM, vengono previsti due organi distinti, uno competente per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti. Si separano così le sedi istituzionali ove si adottano le decisioni su carriere, assegnazioni, trasferimenti e progressioni. Cambia anche il sistema di scelta dei componenti dei due CSM: per la componente togata è previsto un meccanismo di sorteggio, più o meno “puro” a seconda di quanto stabilirà una successiva legge ordinaria; per la componente laica, invece, il Parlamento formerà delle liste di candidati, dalle quali i membri saranno poi estratti a sorte, e anche in questo caso bisognerà attendere la legge ordinaria che fisserà gli elementi operativi.
Il testo introduce poi l’Alta Corte disciplinare, che sostituisce l’attuale sezione disciplinare del CSM e le Sezioni Unite civili della Cassazione, alle quali oggi spetta pronunciarsi, in sede di legittimità, sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio. In questo modo, l’intera giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari viene concentrata in un unico organo. L’Alta Corte sarà composta da 15 membri, il cui incarico dura quattro anni: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte dal Parlamento, 6 giudicanti e 3 requirenti (entrambi con funzioni di legittimità o oltre 20 anni di servizio), con presidente eletto tra i primi sei.
Si prevede un peculiare meccanismo di “appello interno”, che affida il riesame delle decisioni alla stessa Corte riunita in diversa composizione. Una legge ordinaria dovrà disciplinare in dettaglio il funzionamento dell’Alta Corte e il procedimento disciplinare (anche coordinando o modificando la normativa già vigente su illeciti e sanzioni), definendo tra l’altro composizione dei collegi, regole procedurali e modalità di riesame.
### La terzietà del giudice nel processo penale
La riforma presenta un elemento positivo. Dopo la riforma del 1988 (entrata in vigore nel 1989), il processo penale italiano è stato ripensato in senso tendenzialmente accusatorio: accusa e difesa si confrontano nel contraddittorio e il giudice deve essere, e non solo apparire, terzo rispetto alle parti. In questa prospettiva, distinguere i percorsi professionali tra chi giudica e chi accusa può attenuare quel rischio di “contiguità” che può incrinare la terzietà del giudice, rafforzando così la fiducia di chi si rivolge alla giustizia.
Proprio questa premessa, però, porta a una domanda: per ottenere quel risultato era davvero necessario un intervento costituzionale, e così ampio come quello realizzato con l’attuale riforma, che modifica sette articoli della Costituzione?
In base agli articoli 104 e 107 della Carta, la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e i magistrati si distinguono per “funzioni” (non per carriere, termine invece tipico di assetti gerarchizzati come quello militare). C’erano i margini per realizzare la separazione con regole ordinarie su accesso, incompatibilità, mobilità, formazione e organizzazione degli uffici. Dunque, il risultato poteva essere perseguito senza ricorrere a una revisione costituzionale.
Basti pensare che, come accennato, con la riforma Cartabia, e quindi con legge ordinaria, una separazione è stata sancita in via di fatto, mediante il sostanziale divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Negli ultimi cinque anni, i passaggi da una funzione all’altra, secondo quanto ha indicato la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, sono pari a 0,83% tra requirente e giudicante e 0,21% tra giudicante e requirente. Pertanto, l’obiettivo pratico di evitare commistioni tra chi accusa e chi giudica è già stato sostanzialmente conseguito.
### Doppio CSM: sorteggio, correnti e voto “al buio” al referendum
Lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura non appare funzionalmente indispensabile rispetto all’obiettivo dichiarato della riforma: mettere l’organo giudicante in una posizione di effettiva terzietà, attraverso la distinzione dei percorsi professionali (la cosiddetta separazione delle carriere). Tanto più che la Costituzione configura la magistratura come ordine unitario (in particolare, articolo 107).
Due terzi di membri togati saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) e tra i magistrati requirenti (CSM requirente) “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” ordinaria. Per la componente “laica”, invece, la riforma prevede un sorteggio da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, ma il numero complessivo delle persone inserite in quell’elenco e, soprattutto, i requisiti e i criteri con cui si costruisce l’elenco stesso saranno anch’essi definiti da una successiva legge ordinaria. Dunque, il 22 e 23 marzo si voterà in parte “al buio”. Un referendum dovrebbe consentire una scelta informata sul modello; qui, invece, una parte significativa del modello stesso è rinviata a un’attuazione successiva. Come accennato, è demandato a legge ordinaria come si formerà in concreto la platea dei “sorteggiabili”, con quali requisiti, filtri e garanzie di trasparenza; quali regole procedurali e quali criteri operativi governeranno l’attività dei nuovi Consigli e molto altro. Non proprio dettagli “tecnici” irrilevanti.
Il sorteggio è stato presentato dai sostenitori della riforma come un antidoto al correntismo. Ma le correnti non verrebbero eliminate: continuerebbero a esistere e avrebbero comunque un incentivo a consolidare la propria base associativa, perché un numero maggiore di aderenti aumenta la probabilità che, nel sorteggio, vengano selezionati magistrati riconducibili a quella stessa area. Inoltre, il sorteggio stesso potrebbe produrre un esito casualmente distorsivo: non è escluso che un Consiglio risulti composto in misura prevalente da componenti affini alla medesima corrente, con il rischio di accentuare proprio lo squilibrio che il sorteggio viene presentato come in grado di correggere.
### L’Alta Corte disciplinare
I sostenitori dell’Alta Corte tendono a presentarla come risposta a due esigenze: da un lato, quella di rafforzare l’indipendenza del giudizio disciplinare rispetto a relazioni interne all’organo di autogoverno; dall’altro, quella di superare l’immagine di tale giudizio come particolarmente indulgente o condizionato da dinamiche associative.
Se l’obiettivo fosse davvero evitare la cosiddetta “giustizia domestica” - cioè il rischio di un giudizio disciplinare percepito come corporativo - non si comprende perché la soluzione debba essere un nuovo organo la cui composizione resta a prevalenza togata (9 su 15), quindi ancora fortemente interna all’ordine giudiziario.
Inoltre, l’istituzione di un nuovo giudice disciplinare non costituisce garanzia di maggiore severità verso gli errori dei magistrati. L’esito delle decisioni continuerà a dipendere dalle regole sostanziali e procedurali, e dalla loro applicazione.
### Il nodo vero della disparità tra accusa e difesa
Il cittadino, dicono i sostenitori della riforma, dovrebbe sentirsi più tutelato, con un PM e un giudice collocati su piani diversi. Quest’affermazione non considera che, con la separazione delle carriere e un proprio CSM, il pubblico ministero verrebbe molto rafforzato.
Proviamo a spiegare. Inserito in un assetto di autogoverno separato, egli risponderebbe solo a se stesso del modo in cui esercita il proprio potere, con una sostanziale autoreferenzialità. In questo quadro il PM, obbligato costituzionalmente all’esercizio dell’azione penale (articolo 112 della Costituzione), sarebbe privo di un contrappeso equivalente. Peraltro, la separazione rischia di accentuare il suo ruolo di “avvocato dell’accusa”, quindi la sua identificazione come parte strutturalmente orientata alla richiesta di condanna, e meno attenta - nei fatti - alla funzione di garante della legalità anche a favore dell’indagato. Ciò determinerebbe un’eterogenesi dei fini rispetto all’obiettivo dichiarato della riforma: rafforzare le garanzie per la difesa. Considerato tutto questo, il cittadino potrebbe percepire di non giocare ad armi pari con l’accusa. E quando la parità tra accusa e difesa appare meno credibile, la fiducia nel processo e nella giustizia tende a ridursi. Il divario tra le parti, peraltro, rischia di normalizzare proprio quegli atteggiamenti delle procure che i favorevoli alla riforma giudicano eccessivi o aggressivi.
### PM e polizia giudiziaria
Forse la consapevolezza che la riforma rafforzerebbe in modo eccessivo del pubblico ministero è alla base dell’ipotesi, emersa da dichiarazioni politiche, di sottrarre la polizia giudiziaria al controllo dei PM. Questa ipotesi, se da un lato consentirebbe di ridimensionare i poteri delle procure, dall’altro lato, toglierebbe forza all’affermazione per cui l’esecutivo non intenderebbe nemmeno in futuro esercitare alcun controllo sui magistrati. Prima di affrontare il tema, occorre una precisazione. La polizia giudiziaria non è un corpo autonomo: è esercitata da appartenenti a diverse forze, ciascuna inserita nel corrispondente ministero (Polizia di Stato, che dipende dal Ministero dell’Interno; Guardia di Finanza, che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; Carabinieri, che dipendono dal Ministero della Difesa ecc.).
Tuttavia, queste forze sono poste alle dipendenze funzionali del magistrato quando operano come polizia giudiziaria in un procedimento penale (articolo 109 della Costituzione): ciò al fine di ridurre il rischio che l’attività investigativa venga condizionata da valutazioni governative o da priorità amministrative estranee al singolo procedimento. Peraltro, l’autonomia investigativa è ciò che consente ai PM di assolvere all’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) senza dipendere, nei fatti, da scelte del potere esecutivo. Ma se l’attività della polizia giudiziaria venisse ricondotta a una direzione ministeriale, l’esecutivo potrebbe orientare lo svolgimento di un’indagine disponendo priorità operative del personale, allocazione di risorse, tempi di esecuzione e altro. Dunque, è vero che l’articolo 104 della Costituzione continua a sancire l’indipendenza della magistratura, ma il rischio è che si pongano le condizioni per un’interferenza amministrativa che, in via indiretta, incida sulla capacità dell’autorità giudiziaria di operare senza condizionamenti esterni.
### Conclusioni
Esponenti della maggioranza hanno chiarito che la riforma costituzionale non è stata pensata per ridurre i tempi dei processi né per avere effetti sull’efficienza del sistema. Ma per cittadini e imprese, il problema principale resta la durata dei processi, che pesa sulle scelte economiche, sulla vita personale e sulla fiducia nelle istituzioni. Eppure, su questo terreno la riforma non interviene.
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Inoltre, dalla comunicazione della maggioranza emerge chiaramente che la revisione costituzionale non mira solo a incidere sull’ordinamento giudiziario, ma anche a dare una risposta “punitiva” a una magistratura descritta come ostile o invasiva, “colpevole” di emettere pronunce percepite come sgradite. In questo quadro si inserisce la tendenza, ricorrente nella campagna referendaria, a legare la riforma a singoli casi di cronaca o a vicende giudiziarie controverse: come se la separazione delle carriere fosse lo strumento capace di cambiare l’esito di procedimenti specifici, di evitare sentenze sgradite alla politica o all’opinione pubblica, addirittura di impedire errori da parte dei magistrati. Ma questi collegamenti non reggono: la riforma non è un rimedio generale, e l’esito di certe questioni giudiziarie continuerà a dipendere da fatti, prove e applicazione del diritto.
È evidente che i proponenti della riforma facciano di tutto per spostare l’attenzione dal contenuto reale delle norme al terreno dell’emotività, dell’indignazione o dell’identità politica. E se i proponenti stessi sostengono la revisione costituzionale usando argomenti fasulli e cercando di orientare il voto referendario con semplificazioni e suggestioni che con essa hanno poco a che fare, sorge spontanea una domanda: ci sono davvero argomenti validi per supportare questa riforma?
_Immagine in anteprimavia Europa Domani_
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