loading . . . ## Referendum costituzionale sulla magistratura: perchรฉ abbiamo deciso di votare NO
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10 min lettura
_Nei mesi scorsi, abbiamo scritto della riforma della magistratura_ _esponendo_ _ragioni a favore e ragioni contrarie_ _alla riforma stessa. In questo modo, abbiamo voluto far sรฌ che ogni lettore potesse raggiungere un proprio convincimento circa il merito dellโoggetto del prossimo referendum costituzionale, il 22 e il 23 marzo prossimo. Adesso, perรฒ, in prossimitร della data prevista, intendiamo prendere posizione: al referendum voteremo No, e vi spieghiamo il perchรฉ._
> Separazione delle carriere, doppio CSM, sorteggio dei magistrati: le ragioni di chi รจ favorevole e chi no
## Di cosa parliamo in questo articolo:
* Il metodo della riforma costituzionale sulla magistratura
* La riforma
* La terzietร del giudice nel processo penale
* Doppio CSM: sorteggio, correnti e voto โal buioโ al referendum
* LโAlta Corte disciplinare
* Il nodo vero della disparitร tra accusa e difesa
* PM e polizia giudiziaria
* Conclusioni
### Il metodo della riforma costituzionale sulla magistratura
Piero Calamandrei ricordava in Assemblea costituente, nel 1947, che quando si discute la Costituzione โi banchi del governo dovranno essere vuotiโ. Il senso era chiaro: gli interventi riguardanti la Carta dovrebbero essere frutto non di unโiniziativa dellโesecutivo, ma di un percorso parlamentare orientato al confronto e alla ricerca di un consenso politico quanto piรน possibile condiviso.
Una prima critica alla riforma riguarda proprio questo profilo: il metodo. La legge di revisione costituzionale, oggetto di referendum, รจ stata presentata e politicamente rivendicata come parte dellโagenda della maggioranza di governo. La gestione dellโiter parlamentare non ha lasciato spazio a modifiche sostanziali e a compromessi con lโopposizione. Lo stesso referendum confermativo, per il quale si voterร il prossimo 22 e 23 marzo, รจ stato chiesto dalla maggioranza, che lo ha configurato come esito naturale del percorso; mentre lโart. 138 della Costituzione lo prevede - quando una revisione della Carta non raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi - come garanzia destinata prevalentemente alle minoranze parlamentari e al corpo elettorale. Evidentemente, i proponenti hanno voluto usare questo strumento per ottenere una legittimazione popolare della riforma. E, per arrivare al risultato, stanno mettendo in campo un marketing politico funzionale a screditare la magistratura e a far passare la revisione costituzionale come rimedio a decisioni giudiziarie discutibili o sgradite, oppure a veri e propri errori giudiziari. Anche per questo motivo, vogliamo fornire alcuni chiarimenti, che consentano un voto consapevole: non fondato sullโemotivitร , ma informato sul merito delle nuove disposizioni.
> Riforma costituzionale della giustizia: luci e ombre della separazione delle carriere
### La riforma
La riforma interviene su tre aspetti centrali dellโordinamento giudiziario, con modifiche che incidono sullo status e sullโautogoverno della magistratura.
Il primo profilo riguarda la separazione dei percorsi tra magistratura giudicante e magistratura requirente: si dovrร scegliere allโinizio se fare il giudice o il pubblico ministero, senza possibilitร di passaggio successivo da una funzione allโaltra. La riforma supera cosรฌ il sistema attuale, definito dalla legge Cartabia (n. 71 del 2022), che consente - fatta salva una specifica eccezione - un solo cambio di funzione entro i primi dieci anni di servizio, con lโobbligo di trasferimento di sede per evitare sovrapposizioni tra chi ha operato a lungo come PM e chi giudica nello stesso contesto territoriale.
Il secondo profilo riguarda lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura: invece di un unico CSM, vengono previsti due organi distinti, uno competente per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti. Si separano cosรฌ le sedi istituzionali ove si adottano le decisioni su carriere, assegnazioni, trasferimenti e progressioni. Cambia anche il sistema di scelta dei componenti dei due CSM: per la componente togata รจ previsto un meccanismo di sorteggio, piรน o meno โpuroโ a seconda di quanto stabilirร una successiva legge ordinaria; per la componente laica, invece, il Parlamento formerร delle liste di candidati, dalle quali i membri saranno poi estratti a sorte, e anche in questo caso bisognerร attendere la legge ordinaria che fisserร gli elementi operativi.
Il testo introduce poi lโAlta Corte disciplinare, che sostituisce lโattuale sezione disciplinare del CSM e le Sezioni Unite civili della Cassazione, alle quali oggi spetta pronunciarsi, in sede di legittimitร , sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio. In questo modo, lโintera giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari viene concentrata in un unico organo. LโAlta Corte sarร composta da 15 membri, il cui incarico dura quattro anni: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte dal Parlamento, 6 giudicanti e 3 requirenti (entrambi con funzioni di legittimitร o oltre 20 anni di servizio), con presidente eletto tra i primi sei.
Si prevede un peculiare meccanismo di โappello internoโ, che affida il riesame delle decisioni alla stessa Corte riunita in diversa composizione. Una legge ordinaria dovrร disciplinare in dettaglio il funzionamento dellโAlta Corte e il procedimento disciplinare (anche coordinando o modificando la normativa giร vigente su illeciti e sanzioni), definendo tra lโaltro composizione dei collegi, regole procedurali e modalitร di riesame.
### La terzietร del giudice nel processo penale
La riforma presenta un elemento positivo. Dopo la riforma del 1988 (entrata in vigore nel 1989), il processo penale italiano รจ stato ripensato in senso tendenzialmente accusatorio: accusa e difesa si confrontano nel contraddittorio e il giudice deve essere, e non solo apparire, terzo rispetto alle parti. In questa prospettiva, distinguere i percorsi professionali tra chi giudica e chi accusa puรฒ attenuare quel rischio di โcontiguitร โ che puรฒ incrinare la terzietร del giudice, rafforzando cosรฌ la fiducia di chi si rivolge alla giustizia.
Proprio questa premessa, perรฒ, porta a una domanda: per ottenere quel risultato era davvero necessario un intervento costituzionale, e cosรฌ ampio come quello realizzato con lโattuale riforma, che modifica sette articoli della Costituzione?
In base agli articoli 104 e 107 della Carta, la magistratura รจ un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e i magistrati si distinguono per โfunzioniโ (non per carriere, termine invece tipico di assetti gerarchizzati come quello militare). Cโerano i margini per realizzare la separazione con regole ordinarie su accesso, incompatibilitร , mobilitร , formazione e organizzazione degli uffici. Dunque, il risultato poteva essere perseguito senza ricorrere a una revisione costituzionale.
Basti pensare che, come accennato, con la riforma Cartabia, e quindi con legge ordinaria, una separazione รจ stata sancita in via di fatto, mediante il sostanziale divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Negli ultimi cinque anni, i passaggi da una funzione allโaltra, secondo quanto ha indicato la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, sono pari a 0,83% tra requirente e giudicante e 0,21% tra giudicante e requirente. Pertanto, lโobiettivo pratico di evitare commistioni tra chi accusa e chi giudica รจ giร stato sostanzialmente conseguito.
### Doppio CSM: sorteggio, correnti e voto โal buioโ al referendum
Lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura non appare funzionalmente indispensabile rispetto allโobiettivo dichiarato della riforma: mettere lโorgano giudicante in una posizione di effettiva terzietร , attraverso la distinzione dei percorsi professionali (la cosiddetta separazione delle carriere). Tanto piรน che la Costituzione configura la magistratura come ordine unitario (in particolare, articolo 107).
Due terzi di membri togati saranno estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) e tra i magistrati requirenti (CSM requirente) โnel numero e secondo le procedure previsti dalla leggeโ ordinaria. Per la componente โlaicaโ, invece, la riforma prevede un sorteggio da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, ma il numero complessivo delle persone inserite in quellโelenco e, soprattutto, i requisiti e i criteri con cui si costruisce lโelenco stesso saranno anchโessi definiti da una successiva legge ordinaria. Dunque, il 22 e 23 marzo si voterร in parte โal buioโ. Un referendum dovrebbe consentire una scelta informata sul modello; qui, invece, una parte significativa del modello stesso รจ rinviata a unโattuazione successiva. Come accennato, รจ demandato a legge ordinaria come si formerร in concreto la platea dei โsorteggiabiliโ, con quali requisiti, filtri e garanzie di trasparenza; quali regole procedurali e quali criteri operativi governeranno lโattivitร dei nuovi Consigli e molto altro. Non proprio dettagli โtecniciโ irrilevanti.
Il sorteggio รจ stato presentato dai sostenitori della riforma come un antidoto al correntismo. Ma le correnti non verrebbero eliminate: continuerebbero a esistere e avrebbero comunque un incentivo a consolidare la propria base associativa, perchรฉ un numero maggiore di aderenti aumenta la probabilitร che, nel sorteggio, vengano selezionati magistrati riconducibili a quella stessa area. Inoltre, il sorteggio stesso potrebbe produrre un esito casualmente distorsivo: non รจ escluso che un Consiglio risulti composto in misura prevalente da componenti affini alla medesima corrente, con il rischio di accentuare proprio lo squilibrio che il sorteggio viene presentato come in grado di correggere.
### LโAlta Corte disciplinare
I sostenitori dellโAlta Corte tendono a presentarla come risposta a due esigenze: da un lato, quella di rafforzare lโindipendenza del giudizio disciplinare rispetto a relazioni interne allโorgano di autogoverno; dallโaltro, quella di superare lโimmagine di tale giudizio come particolarmente indulgente o condizionato da dinamiche associative.
Se lโobiettivo fosse davvero evitare la cosiddetta โgiustizia domesticaโ - cioรจ il rischio di un giudizio disciplinare percepito come corporativo - non si comprende perchรฉ la soluzione debba essere un nuovo organo la cui composizione resta a prevalenza togata (9 su 15), quindi ancora fortemente interna allโordine giudiziario.
Inoltre, lโistituzione di un nuovo giudice disciplinare non costituisce garanzia di maggiore severitร verso gli errori dei magistrati. Lโesito delle decisioni continuerร a dipendere dalle regole sostanziali e procedurali, e dalla loro applicazione.
### Il nodo vero della disparitร tra accusa e difesa
Il cittadino, dicono i sostenitori della riforma, dovrebbe sentirsi piรน tutelato, con un PM e un giudice collocati su piani diversi. Questโaffermazione non considera che, con la separazione delle carriere e un proprio CSM, il pubblico ministero verrebbe molto rafforzato.
Proviamo a spiegare. Inserito in un assetto di autogoverno separato, egli risponderebbe solo a se stesso del modo in cui esercita il proprio potere, con una sostanziale autoreferenzialitร . In questo quadro il PM, obbligato costituzionalmente allโesercizio dellโazione penale (articolo 112 della Costituzione), sarebbe privo di un contrappeso equivalente. Peraltro, la separazione rischia di accentuare il suo ruolo di โavvocato dellโaccusaโ, quindi la sua identificazione come parte strutturalmente orientata alla richiesta di condanna, e meno attenta - nei fatti - alla funzione di garante della legalitร anche a favore dellโindagato. Ciรฒ determinerebbe unโeterogenesi dei fini rispetto allโobiettivo dichiarato della riforma: rafforzare le garanzie per la difesa. Considerato tutto questo, il cittadino potrebbe percepire di non giocare ad armi pari con lโaccusa. E quando la paritร tra accusa e difesa appare meno credibile, la fiducia nel processo e nella giustizia tende a ridursi. Il divario tra le parti, peraltro, rischia di normalizzare proprio quegli atteggiamenti delle procure che i favorevoli alla riforma giudicano eccessivi o aggressivi.
### PM e polizia giudiziaria
Forse la consapevolezza che la riforma rafforzerebbe in modo eccessivo del pubblico ministero รจ alla base dellโipotesi, emersa da dichiarazioni politiche, di sottrarre la polizia giudiziaria al controllo dei PM. Questa ipotesi, se da un lato consentirebbe di ridimensionare i poteri delle procure, dallโaltro lato, toglierebbe forza allโaffermazione per cui lโesecutivo non intenderebbe nemmeno in futuro esercitare alcun controllo sui magistrati. Prima di affrontare il tema, occorre una precisazione. La polizia giudiziaria non รจ un corpo autonomo: รจ esercitata da appartenenti a diverse forze, ciascuna inserita nel corrispondente ministero (Polizia di Stato, che dipende dal Ministero dellโInterno; Guardia di Finanza, che dipende dal Ministero dellโEconomia e delle Finanze; Carabinieri, che dipendono dal Ministero della Difesa ecc.).
Tuttavia, queste forze sono poste alle dipendenze funzionali del magistrato quando operano come polizia giudiziaria in un procedimento penale (articolo 109 della Costituzione): ciรฒ al fine di ridurre il rischio che lโattivitร investigativa venga condizionata da valutazioni governative o da prioritร amministrative estranee al singolo procedimento. Peraltro, lโautonomia investigativa รจ ciรฒ che consente ai PM di assolvere allโobbligatorietร dellโazione penale (art. 112 Cost.) senza dipendere, nei fatti, da scelte del potere esecutivo. Ma se lโattivitร della polizia giudiziaria venisse ricondotta a una direzione ministeriale, lโesecutivo potrebbe orientare lo svolgimento di unโindagine disponendo prioritร operative del personale, allocazione di risorse, tempi di esecuzione e altro. Dunque, รจ vero che lโarticolo 104 della Costituzione continua a sancire lโindipendenza della magistratura, ma il rischio รจ che si pongano le condizioni per unโinterferenza amministrativa che, in via indiretta, incida sulla capacitร dellโautoritร giudiziaria di operare senza condizionamenti esterni.
### Conclusioni
Esponenti della maggioranza hanno chiarito che la riforma costituzionale non รจ stata pensata per ridurre i tempi dei processi nรฉ per avere effetti sullโefficienza del sistema. Ma per cittadini e imprese, il problema principale resta la durata dei processi, che pesa sulle scelte economiche, sulla vita personale e sulla fiducia nelle istituzioni. Eppure, su questo terreno la riforma non interviene.
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Inoltre, dalla comunicazione della maggioranza emerge chiaramente che la revisione costituzionale non mira solo a incidere sullโordinamento giudiziario, ma anche a dare una risposta โpunitivaโ a una magistratura descritta come ostile o invasiva, โcolpevoleโ di emettere pronunce percepite come sgradite. In questo quadro si inserisce la tendenza, ricorrente nella campagna referendaria, a legare la riforma a singoli casi di cronaca o a vicende giudiziarie controverse: come se la separazione delle carriere fosse lo strumento capace di cambiare lโesito di procedimenti specifici, di evitare sentenze sgradite alla politica o allโopinione pubblica, addirittura di impedire errori da parte dei magistrati. Ma questi collegamenti non reggono: la riforma non รจ un rimedio generale, e lโesito di certe questioni giudiziarie continuerร a dipendere da fatti, prove e applicazione del diritto.
ร evidente che i proponenti della riforma facciano di tutto per spostare lโattenzione dal contenuto reale delle norme al terreno dellโemotivitร , dellโindignazione o dellโidentitร politica. E se i proponenti stessi sostengono la revisione costituzionale usando argomenti fasulli e cercando di orientare il voto referendario con semplificazioni e suggestioni che con essa hanno poco a che fare, sorge spontanea una domanda: ci sono davvero argomenti validi per supportare questa riforma?
_Immagine in anteprimavia Europa Domani_
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