loading . . . ## Blocco Flotilla, arresto attivisti, prevenzione del terrorismo: le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele
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Recentemente, Israele ha intercettato almeno ventuno delle cinquantotto imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con lo scopo, a fini umanitari, di fornire aiuti e beni essenziali alla popolazione civile sottoposta all'occupazione israeliana. Oltre a questo, lo scopo politico, più o meno dichiarato nel tempo, ma non per questa sua natura politica meno legittimo di quello umanitario, di sensibilizzare la comunità internazionale a rimodulare i suoi rapporti con Israele e provocare la rottura del blocco navale, illegittimamente imposto a tempo indeterminato nelle acque territoriali palestinesi.
Come già accaduto a ottobre 2025, le autorità israeliane sono nuovamente intervenute per bloccare il convoglio, sequestrare alcune navi, e arrestare i civili a bordo, con la promessa di rilasciarli sulla costa greca perché venissero rimpatriati. Si è trattato, ancora una volta, di un intervento in acque internazionali (vale a dire in acque non sottoposte alla giurisdizione territoriale di alcuno Stato), questa volta a largo di Creta.
Al fermo degli attivisti – avvenuto in condizioni ancora del tutto da accertare (alcune testimonianze parlano di _raid_ violenti) – che si trovavano a bordo (circa 175 stando alle comunicazioni della Marina israeliana, più di 200 stando a quanto dichiarato dalla Flotilla) sembra essersi accompagnato il danneggiamento sostanziale di molte delle imbarcazioni coinvolte, con diversi motori messi “sistematicamente fuori uso”, come raccontano alcune delle testimonianze raccolte in queste ore. Si tratterebbe dunque di un’operazione di polizia, condotta in acque internazionali, con possibili danni fisici e morali alle persone coinvolte, intente ad attuare un’iniziativa con scopi dichiaratamente umanitari.
Il terreno dello scontro tra le forze politiche, nazionali e internazionali, si è spostato sulla legittimità di questo intervento secondo il diritto internazionale. La maggior parte dei governi dei cittadini coinvolti ha esplicitamente fatto riferimento all’illiceità dell’operazione, richiamando il governo israeliano al rispetto del diritto internazionale. I Ministri degli Esteri di Germania e Italia hanno rilasciato una nota congiunta, mentre in un comunicato di Palazzo Chigi si legge che “il governo italiano condanna il sequestro e chiede al governo d'Israele l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone”.
Dall’altra parte, le autorità israeliane continuano a sostenere di avere reagito nel rispetto del diritto, affermando la legittimità dei controlli e del sequestro, nonché dell’organizzazione delle successive operazioni di rilascio, alla luce anche della legittimità dell’obiettivo di evitare la rottura del blocco navale e il prodursi di una “escalation”. In questo quadro, l’iniziativa della Flotilla è stata definita una provocazione politica tanto dal primo ministro Netanyahu quanto dal ministro degli Esteri Sa'ar. I due non hanno esitato ad accusare, senza prove e senza fornire elementi circostanziali alla valutazione, la Flotilla di essere legata ad Hamas e di voler sabotare il piano di pace per la Striscia di Gaza (la cui attuazione appare peraltro dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto internazionale).
> Un piano di pace senza i palestinesi: cosa dice davvero la Risoluzione ONU e perché è un problema
Ma cosa dice il diritto internazionale e come regola complesse operazioni come queste, che intrecciano questioni di libera navigazione nei mari internazionali, operazioni militari, e diritti umani?
## Di cosa parliamo in questo articolo:
* L’intervento di polizia in alto mare
* La prevenzione del terrorismo
* La legalità del blocco navale
* La violazione dei diritti degli attivisti e gli obblighi degli Stati
### L’intervento di polizia in alto mare
Per il diritto del mare, l’operazione di polizia condotta dallo Stato israeliano è quasi certamente illecita.
Nel diritto del mare vigono infatti due principi fondamentali: il principio della libertà dei mari, che comprende la libertà di navigazione in acque internazionali; il principio della giurisdizione dello Stato di bandiera, secondo cui può intervenire sulla nave soltanto lo Stato di bandiera battuta dall’imbarcazione (ad es. lo Stato spagnolo, se la nave batte bandiera spagnola).
Nel rispetto di questi principi, non è permesso agli Stati di impedire la navigazione di altre navi in acque internazionali se non per ipotesi specifiche ed eccezionali. Generalmente, si tratta di poteri di controllo (c.d. “diritto di visita”, art. 110 della Convenzione di Montego Bay) che possono essere esercitati soltanto in circostanze particolari, e per accertare che la nave non stia compiendo illeciti internazionali.
Si tratta dunque di ipotesi specificamente codificate in convenzioni internazionali o in consuetudini internazionali antichissime (tratta di esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti, traffico illecito di armi, pesca illegale, pirateria). Quando pure previsto, il diritto di visita si esaurisce nella conduzione di controlli di documentazione e dei locali della nave, non potendosi risolvere nell’arresto dell’equipaggio e nel sequestro dell’imbarcazione quando la nave non sta compiendo attività illecita.
Altre eccezioni possono essere generalmente previste se c’è il consenso dello Stato di bandiera, che è il legittimo titolare del potere di intervento sulla nave, o l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La seconda condizione sicuramente non si è materializzata; né sembra essersi perfezionata la prima, date le reazioni contrarie dei governi interessati dal sequestro delle imbarcazioni.
È evidente dunque che nessuna delle eccezioni può applicarsi in questo caso, dato che la Flotilla non stava compiendo attività illecita, ma transitava con finalità pacifiche per consegnare aiuti e beni essenziali alla Striscia.
Né d’altro canto potrebbe contestarsi che la Flotilla volesse illecitamente violare il blocco navale, e dunque giustificare il sequestro come misura preventiva per evitare un’escalation, come dichiarato dalle autorità israeliane. La libertà dei mari internazionali non prevede soltanto la libertà di navigazione ma comprende anche la libertà dell’esercizio dei diritti della persona, ivi inclusa la libera espressione del pensiero e del credo politico. La finalità di voler interferire con una pratica considerata illegittima, per sollecitare l’opinione pubblica internazionale, è una legittima finalità politica, coperta dall’esercizio di queste libertà, che legittimamente può accompagnarsi alla finalità, di natura più specificamente umanitaria, di consegnare aiuti alla popolazione della Striscia.
### La prevenzione del terrorismo
Questione più spinosa sembrerebbe essere quella di comprendere se Israele potesse bloccare e sequestrare la Flotilla per impedire possibili legami con Hamas in quanto organizzazione terroristica.
Il diritto internazionale non è chiaro sul contrasto al terrorismo, complice la mancata definizione di cosa si intenda per terrorismo, e infatti non codifica espressamente questa eccezione, che in ogni caso, bisogna sottolinearlo, viene invocata da Israele in maniera indiscriminata per giustificare ogni condotta in apparente contrasto con il diritto internazionale, dal mantenimento dell’occupazione illegale all’annessione della Cisgiordania al rifiuto della nascita di uno Stato palestinese, agli attacchi contro altri paesi della regione.
Tutto questo potrebbe in astratto permettere a Israele di invocare nuovamente questa non-ben-definita eccezione, se non fosse che la Corte Internazionale di Giustizia ha già chiarito, nell’opinione consultiva del 2025 (riguardante gli obblighi israeliani di permettere l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza da parte delle organizzazioni internazionali, compresa l’UNRWA), che la necessità di combattere il terrorismo non è di per sé una ragione che da sola è sufficiente per giustificare le potenziali violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani (ai paragrafi 88-90). Israele non può dunque trincerarsi dietro questo scudo se l’operazione di polizia in questione non poteva trovare alcuna altra copertura di legittimità e giustificazione. Lo scopo è evidentemente quello di evitare possibili abusi.
> La Corte Internazionale di Giustizia ordina a Israele di consentire l’ingresso degli aiuti a Gaza e di non ostacolare l’UNRWA
### La legalità del blocco navale
L’iniziativa della Flotilla ha riportato in discussione la legittimità del blocco navale imposto da Israele alle acque territoriali di Gaza. Si tratta di una questione che è da tempo discussa nel dibattito tra gli internazionalisti e che in realtà trova una soluzione abbastanza semplice a seguito della opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, che ha chiarito che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi (Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est) è illecita e andrebbe smantellata, così come gli insediamenti dei coloni, e dunque ha conseguentemente chiarito che Israele non ha alcun tipo di sovranità territoriale su quelle acque, tale da poter imporre una misura come quella di blocco navale indiscriminato e senza limiti di tempo.
> L’occupazione è illegale, Israele deve restituire i territori al popolo palestinese e le colonie vanno smantellate. E ora?
In aggiunta, il blocco navale nel diritto internazionale si giustifica come misura adottabile durante un conflitto armato, ai fini della conduzione delle ostilità (in altre parole, per trarre un vantaggio militare dovuto al fatto che vengono tagliati i rifornimenti alla controparte belligerante). Certamente non può essere utilizzato, come tra l’altro specificano i numerosi manuali militari adottati dagli Stati, che riflettono lo stato del diritto internazionale umanitario in materia, per arrecare danno alla popolazione civile e per compromettere l’afflusso di aiuti umanitari e altri beni essenziali alla sua sopravvivenza.
Vi sarebbero poi delle condizioni procedurali da rispettare, dovendo la potenza militare delimitare i confini geografici e temporali del blocco navale, nonché specificare i periodi di tempo in cui le navi neutrali, come ad esempio la Flotilla, possano attraversare il blocco per finalità pacifiche. Ma al di là delle condizioni procedurali, che passano in secondo piano rispetto alla sostanza della questione, è pacifico che il blocco per come è stato realizzato da Israele a Gaza, non sembra rispettare le condizioni imposte dal diritto internazionale, tra cui la proporzionalità tra il vantaggio militare atteso e il danno arrecato alla popolazione civile, il che legittimerebbe una legittima protesta da parte della Flotilla e il loro conseguente tentativo di renderne edotta la comunità internazionale. A maggior ragione se questa iniziativa umanitaria-politica è compiuta in acque internazionali.
A tal proposito, l’attivismo della Flotilla non sembra una mera provocazione, come è stata anche definita, ma, anzi, il legittimo tentativo di ricordare alla comunità internazionale gli obblighi che su di essa gravano in relazione a quanto sta accadendo o è già accaduto a Gaza. Per il diritto internazionale, infatti, la violazione di norme di estrema importanza per l’ordinamento (quali il divieto di genocidio, di apartheid, e il divieto di acquisizione illegittima del territorio palestinese attraverso l’utilizzo della forza) comporta l’obbligo, per ciascun membro della Comunità, di cooperare affinché le violazioni in questione siano portate a cessazione quanto prima possibile (v. quanto dichiarato dalla Corte internazionale nell’opinione consultiva sull’occupazione israeliana, paragrafo 279). L’operazione della Flotilla è in questo senso un campanello d’allarme, un richiamo all’ordine, un tentativo di responsabilizzare la comunità proprio in quel frangente più delicato, a Gaza, in cui la comunità stessa sembra star fallendo bloccata nel suo immobilismo.
### La violazione dei diritti degli attivisti e gli obblighi degli Stati
A questo punto, si può dire che le operazioni condotte dalle autorità israeliane non sembrano poter essere giustificate alla luce del diritto internazionale. L’arresto degli attivisti deve allora essere classificato come una detenzione arbitraria, in violazione delle norme internazionali sulla tutela dei diritti umani, al cui rispetto Israele è vincolato essendo parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.
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Tra le violazioni di questi diritti potrebbero figurare, a seconda delle valutazioni di compiersi caso per caso, in ragione di quanto accaduto sulle singole imbarcazioni, una violazione del diritto all’integrità fisica e del diritto alla libertà e sicurezza, nonché la violazione del diritto di proprietà nel caso in cui le imbarcazioni siano state illegittimamente danneggiate. Ciò comporta il diritto non solo a che la violazione cessi, come è ovvio, ma anche il diritto alla riparazione del danno, che spetta allo Stato di nazionalità della persona coinvolta far valere, attraverso un istituto che nel diritto internazionale si chiama “protezione diplomatica”. Ossia, spetta allo Stato di nazionalità dei cittadini coinvolti (si parla di 24 italiani arrestati) di attivare i canali diplomatici per intimare allo Stato che ha commesso l’illecito, Israele, di cessare la condotta e avviare le procedure per la riparazione dei danni causati.
Si tratta, inoltre, di un vero e proprio diritto del cittadino a che lo Stato si attivi, potendo l’inerzia di quest’ultimo configurare a sua volta un illecito. Dunque, lo Stato interessato non può rimanere a guardare, ma deve intervenire tempestivamente affinché le autorità israeliane interrompano le operazioni illegittime. In questo senso, sembra positiva l’azione intrapresa dal governo italiano, che ha subito mobilitato i canali diplomatici per gestire la liberazione dei cittadini italiani. Ci si aspetta che ad essa seguano azioni concrete perché i diritti morali e patrimoniali dei cittadini coinvolti siano effettivamente garantiti.
_Immagine in anteprima: frame video TRT Worldvia YouTube_
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